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Decreto Dignità: le novità in materia di lavoro

  • Writer: Avv. Matteo Vricella
    Avv. Matteo Vricella
  • Nov 20, 2018
  • 3 min read

Contratti a termine

Torna la causale del contratto, cioè la motivazione che giustifica il ricorso al termine.

La causale non è obbligatoria soltanto per i contratti di durata inferiore ai 12 mesi, ma diventa obbligatoria, a prescindere dalla durata del rapporto (la cui durata massima si abbassa di un anno), al primo rinnovo, e per le proroghe che renderanno la durata del contratto superiore a 12 mesi.

Le causali che giustificano il contratto a termine sono: esigenze temporanee ed oggettive, estranee all’ordinaria attività del datore di lavoro, nonchè sostitutive;esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili d’attività.

La durata massima del contratto diventa pari a 24 mesi, non più a 36: ciò significa che, se la durata del rapporto tra l’azienda e il lavoratore, adibito alle stesse mansioni o a mansioni equivalenti, supera i 24 mesi, il contratto diventa a tempo indeterminato.

Il numero massimo di proroghe del contratto scende da 5 a 4. Il numero massimo di lavoratori utilizzabili a tempo determinato è pari al 20% dell’organico aziendale, salvo che il contratto collettivo applicato non preveda diversamente.

Le nuove regole sul contratto a termine non sono uguali per tutti, ma dipendono dalla data di assunzione e dalle date in cui sono effettuate eventuali proroghe e rinnovi.

Nel dettaglio, sono previsti diversi regimi:

- se il rapporto a termine era in corso al 14 luglio 2018, è possibile continuare ad applicare senza modifiche il vecchio regime che non prevede le causali sino al 31 ottobre, anche per proroghe e rinnovi, a prescindere dalla durata complessiva del contratto;

- se il rapporto a termine è stato stipulato dal 14 luglio e la sua durata complessiva supera i 12 mesi, deve essere obbligatoriamente indicata la causale;

- se il rapporto a termine è stato stipulato dal 14 luglio e sino all’11 agosto senza causale, ma interviene un rinnovo o una proroga che determina il superamento dei 12 mesi di durata complessiva, fino al 31 ottobre continua ad applicarsi il vecchio regime per le proroghe e i rinnovi, quindi le motivazioni del ricorso al termine non dovrebbero essere indicate; quest’interpretazione del decreto Dignità non è, però, unanime, pertanto è opportuno attendere chiarimenti ufficiali;se il contratto è stipulato dal 12 agosto in poi, le nuove regole valgono da subito.


Contratti di somministrazione

La durata massima del contratto di somministrazione, in base alle modifiche apportate dal decreto Dignità, è pari a 24 mesi, con un massimo di 4 proroghe, proprio come per il rapporto a termine ordinario.

Il periodo di pausa tra un contratto e l’altro, invece, non sarà essere applicato ai rapporti di somministrazione, in base alle ultime modifiche del decreto i sede di conversione. Inoltre, per le agenzie non sono previste le causali del contratto, obbligatorie invece per gli utilizzatori.

Mentre resta, come abbiamo visto, per gli ordinari contratti a tempo determinato, il limite del 20% dei lavoratori a termine che un’azienda può assumere, arriva una seconda soglia per la somministrazione a termine: la nuova soglia, in particolare, è pari al 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipula dei contratti di somministrazione stessi. Nel computo della percentuale indicata, il legislatore ha incluso anche gli eventuali contratti a termine in forza presso il datore di lavoro.

Questi limiti possono però essere cambiati dalla contrattazione collettiva (di qualsiasi livello); inoltre, esiste una previsione che ne esclude l’applicazione per la somministrazione a termine dei lavoratori svantaggiati. Se si supera il numero massimo di lavoratori, per quanto riguarda la somministrazione a termine, scatta una sanzione da 250 a 1.250 euro per l’utilizzatore, ma il lavoratore può chiedere la costituzione di un rapporto di lavoro all’utilizzatore.


Aumento dell’indennità di licenziamento

L’indennità da corrispondere al lavoratore illegittimamente licenziato assunto dopo il 7 marzo 2015 (dunque in regime di Jobs Act) sale da un minimo di 6 a un massimo di 36 mensilità per le imprese con almeno 15 dipendenti.

 
 
 

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