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Emergenza Covid-19: stop ai licenziamenti economici per 60 giorni

  • Writer: Avv. Matteo Vricella
    Avv. Matteo Vricella
  • Mar 18, 2020
  • 1 min read

Questa la principale previsione in ambito giuslavoristico contenuta nel dpcm pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale.


La rubrica dell'art. 46 fa erroneamente riferimento alle "procedure di impugnazione dei licenziamenti".


Il testo della norma sancisce tuttavia:

- il divieto di procedere a licenziamento individuale per motivo oggettivo;

- la sospensione di tutte le procedure di licenziamento collettivo.


Entrambe le misure hanno una durata di 60 giorni, dunque sino al 16 maggio compreso.


Qui il testo dell'art. 46.


Art. 46 (Sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24, della legge 23 luglio 1991, n. 223 è precluso per 60 giorni e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020.

Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604.

 
 
 

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