La Corte di Cassazione conferma l'estensione ai riders dell'intera disciplina del lavoro subordinato
- Avv. Matteo Vricella
- Mar 5, 2020
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Con sentenza n. 1663/2020 la Corte di Cassazione, pur modificando in parte la motivazione della sentenza della Corte d’appello di Torino del 4 febbraio 2019, ha in sostanza confermato l'estensione ai c.d. riders della disciplina del lavoro subordinato.
La Corte torinese aveva fatto applicazione dell’articolo 2, comma 1, d.lgs. n. 81/2015 (Jobs Act) ritenendo che questa istituisse una sorta di tertium genus tra lavoro subordinato e lavoro autonomo, ovvero il lavoro “etero-organizzato”, al quale si sarebbero dovute applicare alcune tutele proprie del lavoro subordinato, tra cui gli standard retributivi minimi e le regole in materia di igiene e sicurezza, ma non la disciplina dei licenziamenti.
La Cassazione nega che la norma legislativa configuri un tertium genus, precisamente affermando che la norma estende l’intero insieme delle protezioni del lavoro subordinato – compresa dunque la disciplina dei licenziamenti – anche in un’area particolare del lavoro autonomo: quella caratterizzata appunto dalla etero-organizzazione.
Per applicare l’intero insieme di quelle protezioni non occorre più, dunque, accertare il carattere subordinato della prestazione, cioè il suo assoggettamento pieno al potere direttivo dell’imprenditore: basta accertare il tratto distintivo dell’etero-organizzazione.
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